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Vi mettiamo a conoscenza dell' esistenza di una legge che tutela chi acquista un animale.
N.B. : L' allevamento "Dogo dei Morcar", con la cessione dei propri cuccioli, offre una propria garanzia scritta.


COMPRAVENDITA DI ANIMALI VIVI E MODIFICHE APPORTATE AL CODICE CIVILE
DAL D. LVO 2.2.2002, N. 24
Roberto Bernocchi, Giuseppe Zannetti
Dipartimento di Salute Animale dell'Università di Parma


La normativa in atto nel commercio degli animali vivi
L'art. 1496 del Codice Civile dispone che nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali, mentre se neppure questi dispongono, si osservano le norme di cui agli articoli precedenti, ossia quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della compravendita di cosa comune (artt. 1490 e ss.). In tale ambito, dunque, è prevista una specifi ca gerarchia delle fonti giuridiche, che vede prevalere le leggi speciali, quindi gli usi e solo residualmente risulta applicabile la disciplina generale codicistica, che evidentemente si applica solo in mancanza delle precedenti dicipline o per quegli aspetti eventualmente non previsti dalle stesse.

Sinteticamente, la disciplina codicistica prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490), che in tali casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo al compratore, oltre al rimborso delle spese) ovvero la riduzione del prezzo (artt. 1492 e 1493), che in ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494).

Inoltre, il diritto alla garanzia viene riconosciuto a condizione che venga esercitato entro l'anno dalla consegna della cosa e purchè il compratore abbia comunicato i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).
Si ritiene applicabile, infi ne, alla vendita di animali anche la disposizione che riconosce al compratore la risoluzione del contratto allorchè la cosa manchi delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497), benchè tale disposizione non rientri tra quelle individuate come applicabili dall'art. 1496, che letteralmente richiama soltanto le norme ad esso precedenti.

La suddetta realtà giuridica, rimasta tale e immutata per decenni è stata sconvolta dall'aggiornamento imposto dal D. L.vo 2.2.2002, n. 24, che ha recepito le direttive europee emanate sull'argomento.
In questo modo è è stata inserita, all'interno del Codice Civile, agli articoli 1519 bis e seguenti, una specifi ca disciplina della vendita dei beni di consumo (paragrafo 1 bis del libro IV sulle obbligazioni). Detta disciplina, in particolare, è fi nalizzata a garantire che i beni di consumo stessi siano idonei all'uso, conformi alla descrizione fatta dal venditore, che presentino le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione modello, che abbiano le qualità e offrano le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da questi accettato (art.1519 ter).
Tale disciplina, inoltre, specifi ca che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto (art. 1519 quater).

La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna, e purchè la comunicazione del vizio di conformità sia stata fatta al venditore entro due mesi dalla sua scoperta (art. 1519 sexies).


Dubbi applicativi e ipotesi interpretative sulla normativa del commercio dei beni di consumo
Alla luce di quanto sopra riferito e relativamente al commercio degli animali vivi, è fondato dunque, il primo dubbio: allorchè non si versi in una ipotesi in cui è applicabile una legge speciale o, eventualmente, usi e consuetudini locali e si debba quindi fare ricorso alla disciplina generale imposta dal Codice Civile, la nuova normativa sulla vendita dei beni di consumo è realmente applicabile?

Tale possibilità consentirebbe, in effetti, al compratore di pretendere anche la riparazione o la sostituzione del bene, nonchè di usufruire di termini più lunghi per la denuncia del difetto e per l'esercizio del diritto. Il quesito, anche per il fatto che la nuova normativa è di recente emanazione e risultano scarse le soluzioni interpretative di casi concreti, non trova per il momento risposte sicure, ma merita alcune rifl essioni di ordine giuridico e professionale. Ancora prima di esaminare se l'animale vivo possa ritenersi un bene di consumo, l'astratta applicabilità della diciplina in argomento è condizionata dall'affermazione che essa rientri nella previsione di cui al già richiamato art. 1496 C.C. in base al quale “nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si applicano le norme che precedono”.

Per essere applicabile senza indugi al commercio degli animali, la disciplina introdotta da D. Lvo 2.2.2002, n. 24, quindi, dovrebbe considerarsi normativa speciale o quantomeno rientrare tra le norme che precedono la disposizione appena citata. In realtà, si deve escludere che essa possa considerarsi come legge speciale, proprio perrchè non regola in alcun modo l'ambito specifi co degli animali. Per contro, si potrebbe ritenere che detta norma possa essere ricompresa nel richiamo alle “norme che precedono”, anche se le stesse sono evidentemente collocate dopo l'articolo nel quale è inserita tale espressione. Del resto, la normativa sui beni di consumo è stata solo recentemente inserita nel Codice Civile, e quindi il dato letterale di cui all'art. 1496 potrebbe essere superato, anche considerando che l'intenzione del Legislatore pare essere quella di volere richiamare, per disciplinare la garanzia per i vizi, la regolamentazione codicistica in materia di vendita, tra cui, oggi, rientra anche quella specifi cata nella disciplina in oggetto.

Sulla base dell'interpretazione proposta, dunque, in tema di garanzia per i vizi nella compravendita di animali, la disciplina sulla vendita dei beni di consumo potrebbe, in astratto, essere applicata, residualmente però rispetto alle leggi speciali e agli usi e consuetudini locali, al pari della disciplina codicistica tradizionale.

La sua applicabilità in concreto, però, risulta condizionata ad un ulteriore e più delicato dubbio interpretativo: essendo la disciplina in parola specifi camente riservata a tali beni, l'animale vivo può essere concettualmente ritenuto un bene di consumo?

Non dovrebbero sussistere particolari diffi coltà a ritenere l'animale vivo un bene, sulla base di una tradizione interpretativa che trova, tra l'altro, solidi agganci positivi, tra cui in particolare l'art. 810 C.C., che defi nisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti e l'art. 923 C.C., che defi nisce cose mobili suscettibili di occupazione gli animali che formano oggetto di caccia e pesca.
Relativamente al concetto di bene di consumo, alcune considerazioni possono prendere le mosse alle previsioni e intendimenti espressi dal Legislatore nella Direttiva 99/44/CE “Su Taluni Aspetti della Vendita e delle Garanzie dei Beni di Consumo”, di cui il D.L.vo 2.2.2002, n. 24 è atto di recepimento.


Compravendita di animali e tutela del consumatore
In dottrina si ritiene che duplice sia l'anima di questo provvedimento comunitario, che si confi gura per un verso come strumentale alla realizzazione del mercato interno, ma per altro verso appare fi nalizzato all'introduzione di un livello elevato di protezione dei consumatori, proteggendo e promuovendo il loro interesse a ricevere beni conformi alle previsioni contrattuali, nonché a promuovere il loro diritto all'informazione. Secondo tale orientamento, poi, la materialità del bene sarebbe condizione necessaria e suffi ciente affi nchè un bene mobile possa essere considerato “di consumo”, anche perchè nal testo stesso della direttiva in questione mancano elementi che giustifi chino l'attribuzione di una specifi ca valenza contenutistica e conseguentamente di una portata limitativa alla qualifi cazione “di consumo”. Come testualmente risulta dall'art. 1 par. 2 lett. b della citata Direttiva, qualsiasi bene mobile materiale - secondo questa interpretazione - è dunque bene di consumo, quale ne siano il valore economico, la destinazione e le caratteristiche (in particolare la maggiore o minore attitudine a durare nel tempo) e a prescindere dalla circostanza che si tratti di beni nuovi o usati: in questa prospettiva, dunque, tutti i beni mobili materiali sarebbero da ritenersi beni di consumo.

Tale assunto risulterebbe poi confermato, a parere degli stessi AA., dalla normativa di recepimento, in particolare dall'articolo 1519 bis del Codice Civile che, al comma secondo, lettera b), defi nisce “bene di consumo” qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad eccezione di quelli oggetto di vendita forzata, l'acqua e il gas (se non confezionati per la vendita) e l'energia elettrica. Stante il tenore letterale appena richiamato, le nuove norme si applicherebbero, dunque, alla fornitura di qualsiasi tipo di bene fungibile o infungibile (e, quindi, sostituibile o meno da altro di identica utilità), consumabile o non consumabile (e, quindi, tale da esaurire la propria utilità in un'unica soluzione, perché l'uso la distrugge come nel caso degli alimenti o, al contrario, suscettibile di un godimento ripetuto nel tempo), generico o specifi co (e, quindi, indicato solamente nel genere ovvero già scelto e, perciò, distinto dagli altri dello stesso genere), esistente o non ancora esistente. Tale interpretazione pare però legata al mero dato letterale della normativa, mentre, a giudizio di chi scrive, si dovrebbe considerare in particolare l'intenzione del Legislatore in relazione agli obiettivi che Questi si è prefi sso di raggiungere con la disciplina emanata.

Come si è detto riprendendo quanto specifi cato nella Direttiva che ne costituisce il presupposto ed il fondamento, è evidente lo scopo del Legislatore di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, dove per consumatore si intende, come è specifi cato nel secondo comma, lettera a, dell'art. 1519 bis, qualsiasi persona fi sica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta nel rapporto con un venditore che, al contrario, esercita imprenditorialmente o professionalmente l'attività. In detta normativa, dunque, il rapporto commerciale è inteso come quello che si instaura tra un soggetto forte e competente (il venditore) ed uno debole ed incompetente (il consumatore), come accade soprattutto nello scambio di prodotti industriali realizzati su larga scala, nonchè di comune e generalizzato utilizzo.

Si può desumere, quindi, che i prodotti di consumo cui si riferisce la disciplina in discussione sono in particolare quelli fabbricati in serie, secondo criteri comuni o standard, che ben si attagliano all'utenza indifferenziata (mercato dei consumatori) cui sono destinati. Argomentando a contrario, invece, non sarebbero ricompresi nella categoria dei beni di consumo quelli di fattura prettamente artigianale, realizzati secondo capacità individuali proprie del costruttore e in modo tale che il bene costituisca un unicum non raffrontabile con altri beni dello stesso tipo e, quindi, per queste stesse caratteristiche non destinati ad una utenza di massa. Altri argomenti confortano la tesi sopra proposta: in primo luogo, secondo l'art. 1519 ter C.C., si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto quando coesistono circostanze diverse, come l'idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, il possesso di qualità appartenenti al campione presentato al consumatore, le caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo, ecc.. Da quanto discusso fi nora si può desumere che la legge in questione si riferisca a beni con caratteristiche standard, confrontabili con un modello predeterminato e comunque riproducibile. Del resto, tra i rimedi principalmente e incondizionatamente previsti a vantaggio del consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme, l'art. 1519 quater prevede anche la sostituzione del bene contestato, facendo presumere che il riferimento astratto del Legislatore sia rivolto proprio ad un bene che per sua natura è intercambiabile con un altro già disponibile e pressochè identico.

Si potrebbe ritenere, dunque, che i beni di consumo oggetto della disciplina in questione abbiano come caratteristica peculiare proprio la fungibilità e quindi la sostituibilità, mentre sfuggirebbero al suo campo di applicazione quelli caratterizzati da elementi propri peculiari o individualizzanti, che risultano in concreto non facilmente ripetibili attraverso procedimenti industriali o, comunque, non ottenibili attraverso operazioni che garantiscano sempre il medesimo risultato. Sulla scorta delle considerazioni fi n qui proposte, si potrebbe ipotizzare, dunque, che l'animale vivo può essere considerato un bene di consumo solamente quando può essere prodotto in serie con le caratteristiche che lo rendono appetibile al mercato cui è destinato in relazione alla sua specifi ca destinazione. Questa condizione è ipotizzabile quasi esclusivamente per beni le cui peculiarità possono essere indotte con procedimenti e risultati predeterminati, tanto che il bene-animale risulti facilmente sostituibile con altro esemplare identico.

In questa prospettiva, dunque, la compravendita di un animale pronto per la macellazione, relativamente alla garanzia dei vizi, potrebbe essere regolata ai sensi della disciplina sui beni di consumo, in quanto la scelta di un esemplare piuttosto che di un altro è condizionata semplicemente da caratteristiche fi siche del tutto comuni e obiettivamente quantifi cabili, come il peso corporeo, la resa e la qualità stessa della carne. L'assenza di particolari elementi individualizzanti porta a ritenere possibile, inoltre, la facile sostituibilità dell'esemplare contestato con altro uguale e privo del vizio redibitorio. In questo stesso spirito, del resto, una recente sentenza del Pretore di Cremona ha sancito l'improponibilità dell'azione redibitoria per un cane da compagnia affetto da vizio fi sico che ne potrebbe limitare l'impiego come animale da lavoro e come riproduttore, se lo stesso è allevato per scopi realmente “da compagnia”, per l'espletamento de quali la presenza del vizio è ininfl uente. Ben diversa potrebbe essere, invece, la situazione, solo apparentemente analoga, che coinvolge un cane da mostra di bellezza o un cavallo da corsa e acquisiti proprio per queste fi nalità, le cui caratteristiche, non solo fi siche ma anche psicocaratteriali, nonché la loro trasmissibilità alla progenie, sono sicuramente proprie del soggetto scelto e non sono facilmente riproducibili o rinvenibili in altro esemplare della stessa razza o attitudine.


Considerazioni conclusive
In conclusione, quanto fi n qui detto potrebbe essere così riassunto: la garanzia per i vizi nella compravendita di animali è regolata dalle leggi speciali, o in mancanza dagli usi locali e, se neppure questi dispongono, dalle norme del codice civile e quindi anche da quelle relative alla vendita di beni di consumo. L'evoluzione più recente di tale ultima disciplina, oggetto della presente nota, però, pare applicabile (a giudizio di chi scrive) soltanto nel caso in cui l'animale “non conforme” sia da ritenere, per le sue peculiari caratteristiche produttive e/o commerciali, sostituibile e non invece connotato da peculiarità individualizzanti specifi che, comunque non facilmente riproducibili o comunemente rinvenibili, come nelle situazioni precedentemente ipotizzate del cane da mostra e del cavallo da corsa.. Inoltre, la conformità che viene garantita nella vendita di un bene di consumo, secondo la predetta normativa, deve essere tale in confronto ad un modello quantomeno ipotetico, le cui caratteristiche siano ottenibili attraverso un procedimento predeterminato.

Altra condizione per l'applicabilità di tale disciplina è che il rapporto di vendita sia intervenuto tra un soggetto professionale e un soggetto privato non professionale, situazione ben specifi cata nel D. L.vo 2.2.2002, n. 24, e che giustifi ca l'impegno e il target primario della stessa di tutelare soprattutto la componenteconsumatore, ritenuta appunto la più debole. Da questi limiti di applicabilità della norma in oggetto al commercio degli animali vivi scaturiscono ulteriori motivi di dubbio, in ordine, in particolare, alla compravendita di animali con caratteristiche commerciali (per rendimento sportivo, produttivo, ecc.) peculiari e diffi cilmente ripetibili in tempi e spazi circoscritti, In dette transazioni commerciali, inoltre, è spesso arduo riconoscere a priori nell'acquirente-consumatore l' “anello debole” del contratto!

Si tratta di condizioni che rendono problematica l'applicazione di questa nuova normativa sul commercio alla compravendita degli animali, soprattutto in assenza di indicazioni operative, che potrebbero essere apportate solo da ulteriori dispositivi chiarifi catori o applicativi ovvero da sentenze su casi concreti e specifi ci, che ne defi niscano sotto il profi lo speculativo e applicativo le peculiarità e i limiti di impiego nella pratica professionale e commerciale.
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